Le disposizioni di cui all'articolo 4 dei decreti del Presidente della Repubblica 21 aprile 1965, n. 373, e 5 giugno 1965, n. 749, si applicano a tutte le competenze della presente legge, fatta eccezione per il premio industriale e per l'assegno di operosita' previsti dagli articoli 28 e 34 dell'allegato alla presente legge, i cui importi sono stabiliti al netto.

Testo vigente dal 23 febbraio 1970

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1970-02-11;29~approvazione-art4 · fonte su Normattiva