Art. 4 (Approvazione)
Le disposizioni di cui all'articolo 4 dei decreti del Presidente della Repubblica 21 aprile 1965, n. 373, e 5 giugno 1965, n. 749, si applicano a tutte le competenze della presente legge, fatta eccezione per il premio industriale e per l'assegno di operosita' previsti dagli articoli 28 e 34 dell'allegato alla presente legge, i cui importi sono stabiliti al netto.
Testo vigente dal 23 febbraio 1970
