Art. 74

[1](art. 41, terzo comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307; art. 19, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749)

[2]Ai primi ufficiali applicati negli uffici locali di gruppo A e B e' attribuito il premio di esercizio previsto per l'ex coefficiente 284 maggiorato in relazione all'operosita' ed al rendimento nella misura dell'ottanta per cento prevista dalla tabella B, lettera H, annessa alla legge 27 maggio 1961, n. 465, e successive modificazioni. Il corrispondente importo e' stabilito secondo quanto dispone l'art. 19, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749.

Testo vigente dal 20 febbraio 1968, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-08-09;1417~art74 · fonte su Normattiva