Art. 22 — Indennità per l'uso di mezzo meccanico di proprietà del dipendente
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Il personale di cui al precedente articolo 21 puo' essere autorizzato, a domanda, a fare uso di mezzo di sua proprieta' riconosciuto idoneo dall'amministrazione, purche' abbia contratto idonea assicurazione per responsabilita' civile secondo i criteri che saranno stabiliti dall'amministrazione stessa, con titolo ad un'indennita' globale per tutti gli oneri a carico dell'interessato derivanti dall'impiego ed uso del proprio mezzo e per la guida di esso, per ogni giornata di effettiva prestazione: ((a) di lire 1.430, se trattasi di automezzo e per percorsi medi giornalieri non superiori al 50 chilometri, e di lire 23 per ogni chilometro percorso oltre i 50 medi giornalieri;
- b)di lire 800, se trattasi di motomezzo, qualunque sia la lunghezza dell'itinerario giornaliero)). 1 Per la responsabilita' verso terzi si applicano le disposizioni dell'ultimo comma dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. L'Amministrazione puo' autorizzare, in luogo del motomezzo, l'uso della bicicletta di proprieta' del dipendente, corrispondendo, in tal caso, un'indennita' di lire 100 per ogni giornata di effettivo servizio.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 21 dicembre 1972, n. 819
1La L. 21 dicembre 1972, n. 819, ha disposto (con l'art. 3) che le modifiche apportate all'art. 22, comma 1, lettere a) e b) hanno effetto dal 1° gennaio 1972.
Testo in vigore dal 13 gennaio 1973 al 18 febbraio 1979
