Al personale dipendente dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, a qualsiasi carriera e qualifica appartenente, puo', con il consenso del dipendente, essere affidata, per esigenze di servizio connesse all'espletamento delle proprie mansioni e in relazione all'organizzazione dei servizi ai sensi dell'articolo 4 del regio decreto 13 aprile 1940, n. 689, la conduzione di veicoli a motore di proprieta' dell'amministrazione, purche' gli interessati siano in possesso dei requisiti prescritti dalla legge. Al personale sopra indicato, spetta, per ogni giornata di espletamento delle anzidette mansioni integrative, un'indennita' di lire 240. La predetta indennita' non e' frazionabile. In caso di infortunio il personale stesso ha diritto al trattamento previsto dal regio decreto 16 giugno 1938, n. 1275, e successive modifiche ed integrazioni.

Testo vigente dal 23 febbraio 1970

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urn:nir:stato:legge:1970-02-11;29~art21 · fonte su Normattiva