Modificazioni alle disposizioni sulle competenze accessorie del personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni

Art. 33 — Premio di miglioramento e intensificazione del traffico al personale telefonico

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Al personale addetto ai servizi telefonici e' corrisposto, in dipendenza dello sviluppo, del miglioramento e dell'intensificazione del traffico, un premio di lire 400 giornaliere. Detto premio e' maggiorato del sessanta per cento nei riguardi del personale che non fruisce del premio di rendimento di cui al precedente articolo 32, della indennita' speciale e della indennita' di servizio centro meccanografico di cui rispettivamente ai successivi articoli 36 e 41. Il premio assegnato in base alle norme che precedono non si corrisponde durante i periodi di assenza dal servizio per qualsiasi causa, esclusi quelli per congedo ordinario, quelli per congedo speciale a seguito d'infortunio, quelli per infermita' riconosciute dipendenti da cause di servizio e quelli concessi agli invalidi di guerra per cure necessarie a seguito delle ferite o infermita' contratte in guerra, sempreche' coincidenti con giornate feriali.

Testo in vigore dal 23 febbraio 1970 al 8 dicembre 1973

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1970-02-11;29~art33 · fonte su Normattiva