Art. 49 — Limite massimo dei compensi
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 febbraio 1970 al 8 dicembre 1973. Leggi il testo vigente →
Sulla base dei criteri di cui all'articolo 3 della legge 12 dicembre 1967, n. 1233, per gli anni successivi ai periodi indicati al secondo comma dei precedenti articoli 47 e 48, la misura dell'importo da destinare all'erogazione di compensi incentivanti sara' determinata, nel limite massimo del 40 per cento di cui agli stessi articoli 47 e 48, con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello per il tesoro, previo parere del consiglio di amministrazione.
Testo in vigore dal 23 febbraio 1970 al 8 dicembre 1973
