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Sulla base dei criteri di cui all'articolo 3 della legge 12 dicembre 1967, n. 1233, per gli anni successivi ai periodi indicati al secondo comma dei precedenti articoli 47 e 48, la misura dell'importo da destinare all'erogazione di compensi incentivanti sara' determinata, nel limite massimo del 40 per cento di cui agli stessi articoli 47 e 48, con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello per il tesoro, previo parere del consiglio di amministrazione.

Testo in vigore dal 23 febbraio 1970 al 8 dicembre 1973

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1970-02-11;29~art49 · fonte su Normattiva