Ai fini della corresponsione delle indennita' di cui ai precedenti articoli 3, 4 e 5, gli interessati dovranno curare che su apposito libretto siano apposti i prescritti visti ed annotata, da parte degli uffici poste e telegrafi delle stazioni ferroviarie, dei capi zona e delle autorita' a cio' autorizzate, l'ora di presentazione. Per i lavori nelle squadre il visto dovra' essere rilasciato dal dirigente di squadra.

Testo vigente dal 23 febbraio 1970

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urn:nir:stato:legge:1970-02-11;29~art6 · fonte su Normattiva