Art. 6 — Adempimenti
Ai fini della corresponsione delle indennita' di cui ai precedenti articoli 3, 4 e 5, gli interessati dovranno curare che su apposito libretto siano apposti i prescritti visti ed annotata, da parte degli uffici poste e telegrafi delle stazioni ferroviarie, dei capi zona e delle autorita' a cio' autorizzate, l'ora di presentazione. Per i lavori nelle squadre il visto dovra' essere rilasciato dal dirigente di squadra.
Testo vigente dal 23 febbraio 1970
