[1](Indennita' di missione e criteri per la sua attribuzione al personale dei gruppi di manutenzione dei cavi dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici)

[2]Al personale agenti e operai, compresi gli autisti, dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici dipendenti dai gruppi di manutenzione dei cavi, si applicano le disposizioni di cui al secondo comma del precedente articolo 1. La circoscrizione di ciascun gruppo e' stabilita con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni. Allo stesso personale si applicano altresi' le disposizioni di cui al precedente articolo 3, limitatamente per le gite di servizio di durata inferiore alle 24 ore.

Testo vigente dal 23 febbraio 1970

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urn:nir:stato:legge:1970-02-11;29~art4 · fonte su Normattiva