L'indennita' di missione e' concessa al personale, anche se in aspettativa per motivi di salute, quando sia chiamato per subire una visita medico-fiscale, in localita' diversa da quella della sua residenza. Al personale chiamato quale testimone per istruttoria in procedimenti penali o civili o alle udienze per essere esaminato sopra fatti relativi all'esercizio delle proprie funzioni, spetta l'indennita' di missione, dedotta la somma liquidata dall'autorita' giudiziaria. Se il dipendente in congedo e' comandato in missione, la durata di questa si computa dall'ora di partenza dal luogo di congedo a quella in cui vi ritorna o ritorna in residenza.

Testo vigente dal 23 febbraio 1970

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1970-02-11;29~art7 · fonte su Normattiva