Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 febbraio 1942 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →
[1]I sottufficiali e militari di truppa della Regia guardia di finanza possono conseguire l'avanzamento per merito di guerra nei casi e nei modi stabiliti per i pari grado del Regio esercito (Arma dei carabinieri Reali).
[2]La promozione straordinaria per merito di guerra al grado di appuntato e' conferita dai Comandi di Corpo d'armata mobilitati.
[3]Le altre promozioni sono conferite dal Ministro per le finanze, sentito il parere di apposita Commissione, nominata con decreto Ministeriale e composta di ufficiali della Regia guardia di finanza.
Testo in vigore dal 27 febbraio 1942 al 9 maggio 2025
