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[1]I sottufficiali e militari di truppa della Regia guardia di finanza possono conseguire l'avanzamento per merito di guerra nei casi e nei modi stabiliti per i pari grado del Regio esercito (Arma dei carabinieri Reali).

[2]La promozione straordinaria per merito di guerra al grado di appuntato e' conferita dai Comandi di Corpo d'armata mobilitati.

[3]Le altre promozioni sono conferite dal Ministro per le finanze, sentito il parere di apposita Commissione, nominata con decreto Ministeriale e composta di ufficiali della Regia guardia di finanza.

Testo in vigore dal 27 febbraio 1942 al 9 maggio 2025

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urn:nir:stato:legge:1942-01-29;64~art13 · fonte del testo