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Salve le eccezioni stabilite volta per volta, spettano al Ministro per le finanze e al Comando generale della Regia guardia di finanza le attribuzioni che, per il personale militare del Regio esercito, sono rispettivamente conferite al Ministro e al Ministero della guerra dalle leggi di cui all'articolo precedente e spettano al Comandante generale le attribuzioni che le leggi medesime conferiscono ai comandanti di Corpo d'armata o di difesa territoriale.

Testo in vigore dal 27 febbraio 1942 al 9 maggio 2025

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urn:nir:stato:legge:1942-01-29;64~art2 · fonte del testo