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[1]La gerarchia nei gradi di sottufficiale e di truppa della Regia guardia di finanza e' la seguente:
[2]aiutante di battaglia;
[3]maresciallo (maggiore, capo, ordinario);
[4]brigadiere;
[5]sottobrigadiere;
[6]appuntato;
[7]finanziere;
[8]allievo finanziere.
[9]Il collocamento fuori dei quadri organici a disposizione di altre Amministrazioni ed il ritorno nei quadri stessi dei militari di cui all'ultimo comma dell'art. 1, della legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 234, sono sempre disposti - distintamente per grado - con decreto Ministeriale, da registrarsi alla Corte dei conti.
Testo in vigore dal 27 febbraio 1942 al 9 maggio 2025
