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[1]La gerarchia nei gradi di sottufficiale e di truppa della Regia guardia di finanza e' la seguente:

[2]aiutante di battaglia;

[3]maresciallo (maggiore, capo, ordinario);

[4]brigadiere;

[5]sottobrigadiere;

[6]appuntato;

[7]finanziere;

[8]allievo finanziere.

[9]Il collocamento fuori dei quadri organici a disposizione di altre Amministrazioni ed il ritorno nei quadri stessi dei militari di cui all'ultimo comma dell'art. 1, della legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 234, sono sempre disposti - distintamente per grado - con decreto Ministeriale, da registrarsi alla Corte dei conti.

Testo in vigore dal 27 febbraio 1942 al 9 maggio 2025

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1942-01-29;64~art3 · fonte del testo