Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 febbraio 1942 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →
[1]L'art. 11 della legge 7 giugno 1937-XV, n. 913, e' sostituito dal seguente:
[2]« I sottobrigadieri, esclusi quelli della posizione di servizio sedentario, non possono essere destinati a prestare servizio presso comandi od uffici durante i primi due anni di grado ».
Testo in vigore dal 27 febbraio 1942 al 9 maggio 2025
