Art. 4
All'art. 8 del regio decreto 19 ottobre 1923, n. 2483, e' aggiunto il seguente comma: "Sono applicabili nei confronti degli assistenti le disposizioni sulle modalita' di assunzione e sullo stato giuridico del personale assistente delle Universita' e degli Istituti di istruzione universitaria, di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, e successive modificazioni".
Testo vigente dal 24 giugno 1954
