Art. 3
L'ultimo comma dell'art. 7 del regio decreto 19 agosto 1923, n. 2483, e' sostituito dal seguente: "E' cumulabile agli effetti e nei limiti delle disposizioni speciali di cui al capo XI del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni, l'ufficio di direttore dell'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni con quello di professore ordinario della Scuola superiore di telegrafia e telefonia".
Testo vigente dal 24 giugno 1954
