L'aggiornamento delle liste elettorali si effettua a mezzo di due revisioni semestrali, secondo le modalita' e nei termini previsti dal titolo II della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, con l'iscrizione di coloro che hanno compiuto o compiano il 21° anno di eta', rispettivamente, dal 1 gennaio al 30 giugno e dal 1 luglio al 31 dicembre di ciascun anno e si trovino nelle condizioni di cui. all'articolo 3 della legge citata. Le variazioni apportate alle liste elettorali hanno effetto, rispettivamente, il 1 gennaio ed il 1 luglio di ogni anno.
Testo vigente dal 25 gennaio 1966
