Il n. 3 del primo comma dell'articolo 2 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, e' abrogato e sostituito dal seguente: "3) coloro che sono sottoposti alle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, finche' durano gli effetti dei provvedimenti stessi". I numeri 9 e 10 del primo comma sono soppressi.
Testo vigente dal 25 gennaio 1966
