A modifica degli articoli 11 e 19 del regio decreto 17 settembre 1940, n. 1567, e successive modificazioni, i colonnelli della Guardia di finanza non prescelti per l'avanzamento sono collocati fuori quadro senza alcuna limitazione, a norma degli articoli 26 e 106 della legge 7 giugno 1934, n. 899, e successive modifiche.

Testo vigente dal 23 marzo 1955

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urn:nir:stato:legge:1955-02-27;84~art2 · fonte del testo