Limitatamente agli avanzamenti degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza relativi agli anni 1950 e 1951 sono sospesi: l'obbligo di frequentare il corso valutativo per lo avanzamento a scelta ordinaria dei capitani, previsto dall'art. 49 della legge 7 giugno 1934, n. 899, e successive modificazioni; l'avanzamento a scelta speciale ai gradi di tenente colonnello, maggiore e capitano di cui al titolo VI della legge 7 giugno 1934, n. 899, e successive modificazioni.
Testo vigente dal 16 luglio 1951
