I capitani ed i maggiori non prescelti per l'avanzamento e mantenuti in servizio permanente effettivo, a norma del precedente art. 1, non sono computati nelle aliquote di ruolo previste per l'avanzamento a scelta speciale dall'art. 61 della legge 7 giugno 1934, n. 899, e successive modifiche.
Testo vigente dal 23 marzo 1955
