Ai capitani della Guardia di finanza che compirono, coll'esito favorevole, i corsi della scuola, di guerra prima dell'8 settembre 1943, si applicano le norme di cui al titolo VI della legge 7 giugno 1934, n. 899. I predetti ufficiali vengono promossi con decorrenza della data in cui entrarono nel primo quinto dell'organico del grado, purche' essa non sia anteriore a quella in cui ultimarono il periodo di servizio applicativo presso i comandi di grandi unita' di cui al regio decreto 2 ottobre 1942, n. 1453. L'applicazione del presente articolo non da' luogo alla corresponsione degli assegni arretrati.

Testo vigente dal 23 marzo 1955

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urn:nir:stato:legge:1955-02-27;84~art8 · fonte del testo