I capitani della Guardia di finanza che hanno rivestito la, qualifica di primo tenente ed appartengono a classi che hanno partecipato alla guerra 1915-18 sono promossi, se prescelti, al grado di maggiore, con decorrenza, ai soli effetti giuridici, dal 7 settembre 1943. I capitani che occupino nel ruolo una sede di anzianita' piu' favorevole di quella occupata, dai parigrado di cui al precedente comma sono promossi, se prescelti, al grado di maggiore con le medesime modalita', ma conservando la propria anzianita' relativa. Coloro che trovandosi nelle condizioni di cui ai precedenti comma abbiano gia' conseguito la promozione a maggiore con anzianita' posteriore al 7 settembre 1943, assumeranno, ai soli effetti giuridici, anzianita' corrispondente a tale data.

Testo vigente dal 16 luglio 1951

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urn:nir:stato:legge:1951-06-29;531~art5 · fonte del testo