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Le norme per la elezione dei consiglieri comunali nei Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, previste dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, si applicano anche per la elezione dei consiglieri comunali dei Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti. La presentazione delle candidature nei Comuni con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti deve essere sottoscritta da almeno 50 e non piu' di 75 elettori.12

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 24 aprile 1975, n. 130

1

La L. 24 aprile 1975, n. 130 ha disposto (con l'art. 10) che "A modifica degli articoli 28, secondo comma e 32, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 e dell'articolo 1, secondo comma, della legge 10 agosto 1964, n. 663, la dichiarazione di presentazione della lista deve essere sottoscritta: da almeno 10 e da non piu' di 15 elettori nei comuni fino a 2.000 abitanti; da almeno 30 e da non piu' di 45 elettori nei comuni con piu' di 2.000 e fino a 5.000 abitanti; da almeno 35 e da non piu' di 50 elettori nei comuni con piu' di 5.000 e fino a 10.000 abitanti; da almeno 70 e da non piu' di 100 elettori nei comuni con piu' di 10.000 e fino a 40.000 abitanti; da almeno 150 e da non piu' di 220 elettori nei comuni con piu' di 40.000 e fino a 100.000 abitanti; da almeno 200 e da non piu' di 300 elettori nei comuni con piu' di 100.000 e fino a 500.000 abitanti; da almeno 350 e da non piu' di 500 elettori nei comuni con piu' di 500.000 abitanti."

L. 21 marzo 1990, n. 53

2

La L. 21 marzo 1990, n. 53 ha disposto (con l'art. 12 comma 1) che "A modifica degli articoli 28, secondo comma, e 32, primo comma, del testo unico n. 570 del 1960 e dell'articolo 1, secondo comma, della legge 10 agosto 1964, n. 663, come modificati dall'articolo 10 della legge 24 aprile 1975, n. 130, la dichiarazione di presentazione della lista deve essere sottoscritta: a) da almeno 20 e da non piu' di 30 elettori nei comuni fino a 2.000 abitanti; b) da almeno 60 e da non piu' di 90 elettori nei comuni con piu' di 2.000 e fino a 5.000 abitanti; c) da almeno 175 e da non piu' di 250 elettori nei comuni con piu' di 5.000 e fino a 10.000 abitanti; d) da almeno 350 e da non piu' di 500 elettori nei comuni con piu' di 10.000 e fino a 40.000 abitanti; e) da almeno 750 e da non piu' di 1.100 elettori nei comuni con piu' di 40.000 e fino a 100.000 abitanti; f) da almeno 1.000 e da non piu' di 1.500 elettori nei comuni con piu' di 100.000 e fino a 500.000 abitanti; g) da almeno 1.750 e da non piu' di 2.500 elettori nei comuni con piu' di 500.000 e fino a 1.000.000 di abitanti; h) da almeno 3.5000 e da non piu' di 5.000 elettori nei comuni con piu' di 1.000.000 di abitanti."

Testo in vigore dal 23 marzo 1990 al 16 dicembre 2010

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1964-08-10;663~art1 · fonte su Normattiva