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I Consigli comunali ed i Consigli provinciali si rinnovano ogni cinque anni, salvo il disposto del comma seguente. Essi esercitano le loro funzioni fino al 46° giorno antecedente alla data delle elezioni per la loro rinnovazione, che potranno aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente il compimento del periodo di cui al primo comma. Le norme di cui ai precedenti commi non si applicano ai Consigli comunali ed ai Consigli provinciali in carica all'atto dell'entrata in vigore della presente legge.

Testo in vigore dal 14 agosto 1964 al 19 giugno 1991

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1964-08-10;663~art2 · fonte su Normattiva