Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale

Art. 22 — Attuazione delle prime elezioni regionali

Le prime elezioni regionali in attuazione della presente legge avranno luogo contemporaneamente alle elezioni provinciali e comunali da effettuarsi entro l'anno 1969 ai sensi dell'articolo 2 della legge 10 agosto 1964, n. 663. Entro quella scadenza saranno emanate le norme relative all'ordinamento finanziario delle regioni.

Testo vigente dal 6 marzo 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-02-17;108~art22 · fonte su Normattiva