Art. 22 — Attuazione delle prime elezioni regionali
Le prime elezioni regionali in attuazione della presente legge avranno luogo contemporaneamente alle elezioni provinciali e comunali da effettuarsi entro l'anno 1969 ai sensi dell'articolo 2 della legge 10 agosto 1964, n. 663. Entro quella scadenza saranno emanate le norme relative all'ordinamento finanziario delle regioni.
Testo vigente dal 6 marzo 1968
