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I candidati al concorso per esami e titoli a centodiciotto posti di direttore didattico riservato ai reduci (denominato A-2) autorizzato con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373, e bandito con decreto Ministeriale 26 luglio 1948, che abbiano riportato nelle prove scritte d'esame una votazione complessiva inferiore a sette decimi (70/100) e non meno di sei decimi (60/100) in ciascuna prova, sono ammessi a sostenere gli esami orali. I candidati che avranno superato le prove d'esame saranno iscritti in una graduatoria di merito in aggiunta alla graduatoria generale pubblicata con decreto Ministeriale 8 agosto 1955 (Gazzetta Ufficiale n. 243 del 20 ottobre 1955).

Testo in vigore dal 1 aprile 1958 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1958-03-13;225~art1 · fonte del testo