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La disposizione di cui al comma ultimo dell'art. 3 della legge 23 febbraio 1952, n. 93, non si applica nei confronti di quei partecipanti al concorso per esami e titoli ai centodiciotto posti di direttore didattico riservato ai reduci (denominato A-2) e del concorso ordinario a centododici posti di direttore didattico (denominato B-4), autorizzati con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373, e banditi con decreto Ministeriale 26 luglio 1948, i quali, pur avendo sostenuto con esito favorevole le regolari prove d'esame scritte e orali, siano stati successivamente esclusi dalla graduatoria in virtu' della disposizione stessa.

Testo in vigore dal 1 aprile 1958 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1958-03-13;225~art2 · fonte del testo