Art. unico — null
Articolo abrogato.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Articolo abrogato.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
2 versioni dal 1956
Confronto con la versione in vigore dal 15 giugno 1956 al 22 dicembre 2008. 74 parole tolte.
tolto: Gli stessi presidenti possono in ogni tempo revocare le assegnazioni degli alloggi a coloro che, successivamente all'assegnazione, siano venuti o vengano a trovarsi nelle condizioni previste dalle disposizioni citate nel precedente comma. Per la esecuzione degli atti di annullamento e di revoca preveduti dai precedenti commi si applicano le disposizioni degli articoli 32 e 386 del testo unico delle leggi sulla edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1956-05-16;503~artunico · fonte del testo