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Gli stessi presidenti possono in ogni tempo revocare le assegnazioni degli alloggi a coloro che, successivamente all'assegnazione, siano venuti o vengano a trovarsi nelle condizioni previste dalle disposizioni citate nel precedente comma. Per la esecuzione degli atti di annullamento e di revoca preveduti dai precedenti commi si applicano le disposizioni degli articoli 32 e 386 del testo unico delle leggi sulla edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165.

Testo in vigore dal 15 giugno 1956 al 22 dicembre 2008

urn:nir:stato:legge:1956-05-16;503~artunico · fonte del testo