Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1950
Confronto con la versione in vigore dal 19 settembre 1950 al 9 ottobre 2010. 120 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: L'ultimo comma dell'art. 1 del regio decreto 2 febbraio 1943, n. 127, e' abrogato e sostituito dal seguente: "Dal giorno in cui si e' verificato l'evento di guerra cui si riferisce il precedente comma al giorno in cui ha luogo la requisizione per acquisto, saranno corrisposte all'armatore o al proprietario della nave o del galleggiante le sole quote b) e c) della parte A) della indennita' di requisizione prevista dal seguente art. 30. Le predette quote b) e c) non potranno essere in ogni caso corrisposte per un periodo superiore ai 720 giorni a partire dalla data dell'evento di guerra, che ha determinato il sinistro, e dalla quale e' cessata la corresponsione della intera parte A) del compenso di requisizione".aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1950-07-08;728~art1 · fonte del testo