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L'ultimo comma dell'art. 1 del regio decreto 2 febbraio 1943, n. 127, e' abrogato e sostituito dal seguente: "Dal giorno in cui si e' verificato l'evento di guerra cui si riferisce il precedente comma al giorno in cui ha luogo la requisizione per acquisto, saranno corrisposte all'armatore o al proprietario della nave o del galleggiante le sole quote b) e c) della parte A) della indennita' di requisizione prevista dal seguente art. 30. Le predette quote b) e c) non potranno essere in ogni caso corrisposte per un periodo superiore ai 720 giorni a partire dalla data dell'evento di guerra, che ha determinato il sinistro, e dalla quale e' cessata la corresponsione della intera parte A) del compenso di requisizione".
Testo in vigore dal 19 settembre 1950 al 9 ottobre 2010
