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[1]((TABELLA A

[2]INDENNITA' MENSILE NORMALE DI AERONAVIGAZIONE PER GLI UFFICIALI DELL'ARMA AERONAUTICA RUOLO NAVIGANTI

[3]Fino a 10 anni di effettivo servizio aeronavigante: sottotenente........................ L. 51.500 tenente.......................... L. 52.500 Da 10 a 15 anni di effettivo servizio aeronavigante o capitano: sottotenente........................ L. 55.500 tenente.......................... L. 56.500 capitano.......................... L. 59.500 Da 15 a 20 anni di effettivo servizio aeronavigante o maggiore o tenente colonnello: sottotenente........................ L. 63.000 tenente.......................... L. 64.500 capitano.......................... L. 67.500 maggiore.......................... L. 67.500 tenente colonnello..................... L. 67.500 Da 20 a 25 anni di effettivo servizio aeronavigante o colonnello: sottotenente........................ L. 71.500 tenente.......................... L. 73.000 da capitano a colonnello.................. L. 76.500 Con oltre 25 anni di effettivo servizio aeronavigante o generale: sottotenente........................ L. 80.000 tenente.......................... L. 81.500 da capitano a generale................... L. 85.500

[4]INDENNITA' MENSILE NORMALE DI AERONAVIGAZIONE PER GLI UFFICIALI OSSERVATORI

[5]Fino a 10 anni di effettivo servizio aeronavigante: sottotenente........................ L. 51.500 tenente.......................... L. 52.500 da capitano a generale................... L. 54.000 Con oltre 10 anni di effettivo servizio aeronavigante: sottotenente........................ L. 55.500 tenente.......................... L. 56.500 da capitano a generale................... L. 59.500

[6]TABELLA B INDENNITA' MENSILE NORMALE DI PILOTAGGIO PER I SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA DELL'ARMA AERONAUTICA RUOLO NAVIGANTI

[7]Fino a 10 anni di effettivo servizio di pilotaggio: militare di truppa..................... L. 43.500 da sergente a maresciallo di 2ª classe........... L. 45.500 da maresciallo 1ª classe ad aiutante di battaglia........................ L. 46.500 Da 10 a 15 anni di effettivo servizio di pilotaggio: militare di truppa..................... L. 48.000 da sergente a maresciallo di 2ª classe........... L. 50.500 da maresciallo 1ª classe ad aiutante di battaglia........................ L. 51.500 Da 15 a 20 anni di effettivo servizio di pilotaggio: militare di truppa..................... L. 53.500 da sergente a maresciallo di 2ª classe........... L. 56.000 da maresciallo 1ª classe ad aiutante di battaglia........................ L. 57.000 Da 20 a 25 anni di effettivo servizio di pilotaggio: militare di truppa..................... L. 58.000 da sergente a maresciallo di 2ª classe........... L. 61.000 da maresciallo 1ª classe ad aiutante di battaglia........................ L. 62.500 Con oltre 25 anni di effettivo servizio di pilotaggio: militare di truppa..................... L. 63.500 da sergente a maresciallo di 2ª classe........... L. 66.500 da, maresciallo 1ª classe ad aiutante di battaglia........................ L. 68.000

[8]TABELLA C

[9]INDENNITA' MENSILE DI VOLO PER I SOTTUFFICIALI E GRADUATI DELL'ARMA AERONAUTICA RUOLO SPECIALISTI

[10]1. - Facenti parte degli equipaggi fissi di volo (a): aiutanti di battaglia e maresciallo 1ª classe......................... L. 15.300 da maresciallo di 2ª classe a sergente........... L. 15.000 1° aviere e aviere scelto................. L. 14.300 2. - Non facenti parte degli equipaggi fissi di volo ed appartenenti alle categorie motoristi, montatori, marconisti, armieri, elettromeccanici di bordo e fo tografi. aiutanti di battaglia e maresciallo 1ª classe.......................... L. 9.700 maresciallo di 2ª e 3ª classe................ L. 9.000 sergente maggiore e sergente................ L. 7.400 primo aviere........................ L. 6.100 aviere scelto........................ L. 5.200

[11](a) Con decreti del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro, viene annualmente stabilito il numero massimo dei sottufficiali e graduati di truppa facenti parte degli equipaggi fissi di volo.))1

[12]Visto, il Ministro per la difesa: TAVIANI

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 29 novembre 1961, n. 1300

1

La L. 29 novembre 1961, n. 1300 ha disposto (con l'art. 8) che la modifica ha effetto dal 1 gennaio 1962.

Testo in vigore dal 3 gennaio 1962 al 9 ottobre 2010

urn:nir:stato:legge:1953-12-17;953~all-1-art1 · fonte del testo