Art. 1 (all. 1)
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 ottobre 2010 al 15 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
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Articolo abrogato.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
3 versioni dal 1962
Confronto con la versione in vigore dal 3 gennaio 1962 al 9 ottobre 2010. 548 parole tolte in 12 capoversi.
tolto: TABELLA A
tolto: INDENNITA' MENSILE NORMALE DI AERONAVIGAZIONE PER GLI UFFICIALI DELL'ARMA AERONAUTICA RUOLO NAVIGANTI
tolto: Fino a 10 anni di effettivo servizio aeronavigante: sottotenente........................ L. 51.500 tenente.......................... L. 52.500 Da 10 a 15 anni di effettivo servizio aeronavigante o capitano: sottotenente........................ L. 55.500 tenente.......................... L. 56.500 capitano.......................... L. 59.500 Da 15 a 20 anni di effettivo servizio aeronavigante o maggiore o tenente colonnello: sottotenente........................ L. 63.000 tenente.......................... L. 64.500 capitano.......................... L. 67.500 maggiore.......................... L. 67.500 tenente colonnello..................... L. 67.500 Da 20 a 25 anni di effettivo servizio aeronavigante o colonnello: sottotenente........................ L. 71.500 tenente.......................... L. 73.000 da capitano a colonnello.................. L. 76.500 Con oltre 25 anni di effettivo servizio aeronavigante o generale: sottotenente........................ L. 80.000 tenente.......................... L. 81.500 da capitano a generale................... L. 85.500
tolto: INDENNITA' MENSILE NORMALE DI AERONAVIGAZIONE PER GLI UFFICIALI OSSERVATORI
tolto: Fino a 10 anni di effettivo servizio aeronavigante: sottotenente........................ L. 51.500 tenente.......................... L. 52.500 da capitano a generale................... L. 54.000 Con oltre 10 anni di effettivo servizio aeronavigante: sottotenente........................ L. 55.500 tenente.......................... L. 56.500 da capitano a generale................... L. 59.500
tolto: TABELLA B INDENNITA' MENSILE NORMALE DI PILOTAGGIO PER I SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA DELL'ARMA AERONAUTICA RUOLO NAVIGANTI
tolto: Fino a 10 anni di effettivo servizio di pilotaggio: militare di truppa..................... L. 43.500 da sergente a maresciallo di 2ª classe........... L. 45.500 da maresciallo 1ª classe ad aiutante di battaglia........................ L. 46.500 Da 10 a 15 anni di effettivo servizio di pilotaggio: militare di truppa..................... L. 48.000 da sergente a maresciallo di 2ª classe........... L. 50.500 da maresciallo 1ª classe ad aiutante di battaglia........................ L. 51.500 Da 15 a 20 anni di effettivo servizio di pilotaggio: militare di truppa..................... L. 53.500 da sergente a maresciallo di 2ª classe........... L. 56.000 da maresciallo 1ª classe ad aiutante di battaglia........................ L. 57.000 Da 20 a 25 anni di effettivo servizio di pilotaggio: militare di truppa..................... L. 58.000 da sergente a maresciallo di 2ª classe........... L. 61.000 da maresciallo 1ª classe ad aiutante di battaglia........................ L. 62.500 Con oltre 25 anni di effettivo servizio di pilotaggio: militare di truppa..................... L. 63.500 da sergente a maresciallo di 2ª classe........... L. 66.500 da, maresciallo 1ª classe ad aiutante di battaglia........................ L. 68.000
tolto: TABELLA C
tolto: INDENNITA' MENSILE DI VOLO PER I SOTTUFFICIALI E GRADUATI DELL'ARMA AERONAUTICA RUOLO SPECIALISTI
tolto: 1. - Facenti parte degli equipaggi fissi di volo (a): aiutanti di battaglia e maresciallo 1ª classe......................... L. 15.300 da maresciallo di 2ª classe a sergente........... L. 15.000 1° aviere e aviere scelto................. L. 14.300 2. - Non facenti parte degli equipaggi fissi di volo ed appartenenti alle categorie motoristi, montatori, marconisti, armieri, elettromeccanici di bordo e fo tografi. aiutanti di battaglia e maresciallo 1ª classe.......................... L. 9.700 maresciallo di 2ª e 3ª classe................ L. 9.000 sergente maggiore e sergente................ L. 7.400 primo aviere........................ L. 6.100 aviere scelto........................ L. 5.200
tolto: (a) Con decreti del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro, viene annualmente stabilito il numero massimo dei sottufficiali e graduati di truppa facenti parte degli equipaggi fissi di volo.
tolto: Visto, il Ministro per la difesa: TAVIANI
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1953-12-17;953~all-1-art1 · fonte del testo