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Rimangono in vigore, in quanto non siano incompatibili con quelle della presente legge, le disposizioni della legge 9 aprile 1953, n. 226, e quelle richiamate dal primo comma dell'art. 6 della legge medesima.

Testo in vigore dal 26 febbraio 1958 al 16 dicembre 2010

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urn:nir:stato:legge:1958-02-17;59~art6 · fonte del testo