I presentatori del notaio o dell'ufficiale giudiziario, per ottenere la nomina, debbono:

  • 1)essere in possesso dei requisiti richiesti per i fidefacienti dalla legge sull'ordinamento del notariato;
  • 2)aver conseguito il diploma di licenza della scuola secondaria di primo grado;
  • 3)non aver riportato condanna alla pena della reclusione per delitto non colposo. Ciascun notaio e ciascun ufficiale giudiziario puo' avvalersi dell'opera di due presentatori. Soltanto al fine di assicurare il soddisfacimento di particolari esigenze di servizio il numero dei presentatori puo' essere elevato a sei. L'elenco dei presentatori autorizzati per ciascun notaio o ufficiale giudiziario e' depositato presso la cancelleria del tribunale. Il presidente della corte d'appello, o del tribunale, revoca l'autorizzazione a richiesta del notaio o dell'ufficiale giudiziario, ovvero quando vengono meno i requisiti e le condizioni di cui ai commi precedenti. Il decreto di autorizzazione o di revoca e' pubblicato nel Foglio degli annunzi legali della provincia e diventa esecutivo non appena e portato a conoscenza del presentatore.

Testo vigente dal 30 giugno 1973

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 208/1988

    Questione infondata
    25 febbraio 1988

    Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, quarto comma (recte: terzo comma) della legge 12 febbraio 1955, n. 77, (aggiunto dalla legge 12 giugno 1973, n. 349) in riferimento all'art. 3 Cost., sollevata dal Pretore di Forlì, con l'ordinanza di cui in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, palazzo della Consulta, l'1…

    Art. 3 cost. · Art. 3 Modificazioni alle norme sui protesti delle cambiali e degli assegni bancari · Art. 12 Modificazioni alle norme sui protesti delle cambiali e degli assegni bancari

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1973-06-12;349~art3 · fonte su Normattiva