Art. 15 — Disposizione transitoria
Per il tempo di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, per la nomina a presentatore del notaio e dell'ufficiale giudiziario e' richiesto, in luogo del titolo previsto al n. 2) del primo comma dell'articolo 3, il possesso del diploma di licenza della scuola elementare.
Testo vigente dal 30 giugno 1973
