La data di scadenza della cambiale, che cada in giorno festivo, legale o equiparato, o, per i pubblici esercizi, per i negozi e per gli esercizi di vendita, in giorno di riposo settimanale, e' prorogata a tutti gli effetti al primo giorno feriale successivo. Tutti gli altri atti relativi alla cambiale, ed in particolare la presentazione per la accettazione ed il protesto, non possono essere fatti che in giorno feriale. La presentazione del titolo deve essere effettuata nelle ore indicate dall'articolo 147 del codice di procedura civile. Per i pubblici esercizi, per i negozi e per gli esercizi di vendita la presentazione del titolo deve essere effettuata nelle ore di apertura fissate dalle competenti autorita', anche in deroga alla norma dell'articolo 147 del codice di procedura civile. Quando, ai sensi del primo comma del presente articolo, il protesto e' stato levato oltre il termine previsto dall'articolo 51 delle norme approvate con il regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669, a causa della chiusura per riposo settimanale dell'esercizio presso il quale il titolo e' pagabile, di tale circostanza deve essere fatta menzione dal pubblico ufficiale nell'atto di protesto.

Testo vigente dal 30 giugno 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-06-12;349~art5 · fonte su Normattiva