Modificazioni alle norme sui protesti delle cambiali e degli assegni bancari
Art. 6 — Titolo domiciliato presso un istituto di credito
Il debitore ha facolta' di indicare nel titolo, accanto al domicilio di pagamento, quando questo e' presso un istituto di credito o presso un notaio o ufficiale giudiziario, la propria residenza.
Testo vigente dal 30 giugno 1973
