L'articolo 2 della legge 14 novembre 1967, n. 1095, e' sostituito dal seguente: "Possono, a seguito di conforme richiesta dei loro titolari, osservare il riposo festivo in giornata feriale, su disposizione dell'ispettorato compartimentale dei monopoli, sentita l'autorita' comunale ((e le organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative su base nazionale)):

  • 1)le rivendite site in comuni con meno di 10 mila abitanti;
  • 2)le rivendite site in localita' di cura, soggiorno e turismo;
  • 3)le rivendite speciali site in stazioni ferroviarie, marittime, aeroporti e campi sportivi. Le rivendite abbinate ad esercizi che svolgono attivita' per le quali e' previsto l'obbligo di chiusura in giorno diverso dalla domenica, osservano la chiusura nello stesso giorno anche per l'attivita' di rivendita di generi di monopolio. I patentini osservano il turno di riposo settimanale degli esercizi ai quali sono abbinati".

Testo vigente dal 1 marzo 1986

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