Ai notai, agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai segretari comunali spetta, per ciascun titolo protestato, in sostituzione di ogni altro compenso previsto dalle vigenti disposizioni, salvo quanto stabilito nell'articolo seguente, un diritto di protesto nella misura del 4 per mille - arrotondandosi nel calcolo a cinquanta lire le eventuali frazioni - e comunque non inferiore a lire trecentocinquanta ne' superiore a lire ottomila.1234578910111213141516(17) 18 19 20 Quando il protesto ha per oggetto una cambiale domiciliata presso un istituto di credito, o presso un notaio o ufficiale giudiziario, il diritto e' ridotto alla meta'. Quando, all'atto della presentazione della cambiale e della richiesta di pagamento al domicilio del debitore o nel luogo da lui indicato, questi effettua il pagamento richiesto, spetta ai pubblici ufficiali indicati nel primo comma il cinquanta per cento del diritto di protesto. Nulla e' dovuto per la riscossione dell'importo del titolo gia' protestato, eccettuato il caso della presentazione all'occorrendo. Per ciascun titolo protestato, il notaio e' tenuto a versare alla Cassa nazionale del notariato il contributo del venti per cento sull'importo del diritto percepito a norma del presente articolo. I versamenti e le imputazioni previste per gli ufficiali giudiziari e per gli aiutanti ufficiali giudiziari dagli articoli 146, 148, 154, 155, 169 e 171 dell'ordinamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, modificato dalla legge 11 giugno 1962, n. 546, dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 757, dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, e dalla legge 29 novembre 1971, n. 1048, si operano, al lordo del compenso corrisposto al presentatore, anche in relazione al diritto di protesto previsto nel presente articolo ed alla indennita' di accesso di cui all'articolo seguente.

Gli interventi su questo articolo(18)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Decreto Ministeriale 15 ottobre 1979

1

Il Decreto Ministeriale 15 ottobre 1979 (in G.U. 18/10/1979, n. 285) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) la modifica degli importi minimo e massimo del diritto di protesto previsti dal primo comma del presente articolo.

Decreto 2 dicembre 1983

2

Il Decreto 2 dicembre 1983 (in G.U. 06/12/1983, n. 334) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) la modifica degli importi minimo e massimo del diritto di protesto previsti dal primo comma del presente articolo.

Decreto 22 dicembre 1987

3

Il Decreto 22 dicembre 1987 (in G.U. 28/12/1987, n. 301) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) la modifica degli importi minimo e massimo del diritto di protesto previsti dal primo comma del presente articolo.

Decreto 18 dicembre 1989

4

Il Decreto 18 dicembre 1989 (in G.U. 27/12/1989, n. 300) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) la modifica degli importi minimo e massimo del diritto di protesto previsti dal primo comma del presente articolo.

Decreto 20 dicembre 1991

5

Il Decreto 20 dicembre 1991 (in G.U. 30/12/1991, n. 304) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) la modifica degli importi minimo e massimo del diritto di protesto previsti dal primo comma del presente articolo.

Decreto 31 dicembre 1993

7

Il Decreto 31 dicembre 1993 (in G.U. 10/1/1994, n. 6) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) la modifica degli importi minimo e massimo del diritto di protesto previsti dal primo comma del presente articolo.

Decreto 8 gennaio 1996

8

Il Decreto 8 gennaio 1996 (in G.U. 11/1/1996, n. 8) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) la modifica degli importi minimo e massimo del diritto di protesto previsti dal primo comma del presente articolo.

Decreto 17 marzo 1998

9

Il Decreto 17 marzo 1998, (in G.U. 20/03/1998, n. 66), ha disposto (con l'art. 1, comma 1) la modifica degli importi minimo e massimo del diritto di protesto previsti dal primo comma del presente articolo.

Decreto 10 febbraio 2004

10

Il Decreto 10 febbraio 2004, (in G.U. 24/02/2004, n. 45), ha disposto (con l'art. 1, comma 1) la modifica degli importi minimo e massimo del diritto di protesto previsti dal primo comma del presente articolo.

Decreto 2 marzo 2006

11

Il Decreto 2 marzo 2006, (in G.U. 24/03/2006, n. 70), ha disposto (con l'art. 1, comma 1) la modifica degli importi minimo e massimo del diritto di protesto previsti dal primo comma del presente articolo.

Decreto 18 marzo 2008

12

Il Decreto 18 marzo 2008, (in G.U. 11/4/2008, n. 86), ha disposto (con l'art. 1, comma 1) la modifica degli importi minimo e massimo del diritto di protesto previsti dal primo comma del presente articolo.

Decreto 18 marzo 2010

13

Il Decreto 18 marzo 2010, (in G.U. 4/5/2010, n. 102), ha disposto (con l'art. 1, comma 1) la modifica degli importi minimo e massimo del diritto di protesto previsti dal primo comma del presente articolo.

14

I l Decreto 26 marzo 2012, (in G.U. 20/04/2012, n. 93), ha disposto (con l'art. 1, comma 1) la modifica degli importi minimo e massimo del diritto di protesto previsti dal primo comma del presente articolo.

Decreto 19 marzo 2014

15

Il Decreto 19 marzo 2014, (in G.U. 29/03/2014, n. 74), ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che gli importi minimo e massimo del diritto di protesto previsti dal primo comma del presente articolo sono fissati secondo i seguenti importi: minimo € 2,10 + 0,06= 2,16; massimo € 45,35 + 1,27= 46,62.

Decreto 8 marzo 2018

16

Il Decreto 8 marzo 2018 (in G.U. 16/04/2018, n. 88) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che gli importi minimo e massimo del diritto di protesto previsti dal primo comma del presente articolo sono fissati secondo i seguenti importi: minimo € 2,16 + 0,04 = 2,20 massimo € 46,62 + 0,84 = 47,46. AGGIORNAMENTO (17) Il Decreto 13 maggio 2020 (in G.U. 03/06/2020, n. 140) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che gli importi minimo e massimo del diritto di protesto previsti dal primo comma del presente articolo sono fissati secondo i seguenti importi: minimo euro 2,20 + 0,03 = 2,23 massimo euro 47,46 + 0,57 = 48,03.

Decreto 3 marzo 2022

18

Il Decreto 3 marzo 2022 (in G.U. 18/03/2022, n. 65) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che gli importi minimo e massimo del diritto di protesto previsti dal primo comma del presente articolo sono fissati secondo i seguenti importi: minimo euro 2,23 + 0,11 = 2,34; massimo euro 48,03 + 2,35 = 50,38.

Decreto 27 marzo 2024

19

Il Decreto 27 marzo 2024 (in G.U. 11/04/2024, n. 85) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che gli importi minimo e massimo del diritto di protesto previsti dal primo comma del presente articolo sono fissati secondo i seguenti importi: minimo euro 2,34 + 0,25 = 2,59; massimo euro 50,38 + 5,44 = 55,82.

Decreto 30 marzo 2026

20

Il Decreto 30 marzo 2026 (in G.U. 15/04/2026, n. 87) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che gli importi minimo e massimo del diritto di protesto previsti dal primo comma del presente articolo sono fissati secondo i seguenti importi: minimo euro 2,59 + 0,06 = 2,65; massimo euro 55,82 + 1,23 = 57,05.

Testo vigente dal 1 maggio 2026

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 958/1988

    Questione infondata
    6 ottobre 1988

    Non contrasta con l'art. 3 Cost., l'art. 7, ultimo comma, della legge 12 giugno 1973, n. 349 in base al quale gli ufficiali giudiziari ed aiutanti ufficiali giudiziari sono tenuti, a determinate condizioni, a versare una quota dei diritti di protesto all'erario, mentre analogo regime non vige per i segretari comunali. Non è infatti possibile una utile comparazione tra la posizione retributiva degli ufficiali giudiziari e quella dei segretari comunali, essendo diversi i rispettivi sistemi retributivi. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma ultimo, legge 12.6.1973, n. 349).

    Art. 3 cost. · Art. 36 cost. · Art. 7 Modificazioni alle norme sui protesti delle cambiali e degli assegni bancari

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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1973oggi
  1. 1 maggio 2026 — oggiin vigoreper 5 mesi
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  3. 1 aprile 2022 — 1 maggio 2024per 2 anni
  4. 1 luglio 2020 — 1 aprile 2022per un anno
  5. 1 maggio 2018 — 1 luglio 2020per 2 anni
  6. 1 aprile 2014 — 1 maggio 2018per 4 anni
  7. 1 maggio 2012 — 1 aprile 2014per un anno
  8. 1 giugno 2010 — 1 maggio 2012per un anno
  9. 1 maggio 2008 — 1 giugno 2010per 2 anni
  10. 1 aprile 2006 — 1 maggio 2008per 2 anni
  11. 1 marzo 2004 — 1 aprile 2006per 2 anni
  12. 1 aprile 1998 — 1 marzo 2004per 6 anni
  13. 1 febbraio 1996 — 1 aprile 1998per 2 anni
  14. 1 febbraio 1994 — 1 febbraio 1996per 2 anni
  15. 1 gennaio 1992 — 1 febbraio 1994per 2 anni
  16. 1 gennaio 1990 — 1 gennaio 1992per 2 anni
  17. 1 gennaio 1988 — 1 gennaio 1990per 2 anni
  18. 1 gennaio 1984 — 1 gennaio 1988per 4 anni
  19. 19 ottobre 1979 — 1 gennaio 1984per 4 anni
  20. 30 giugno 1973 — 19 ottobre 1979testo originarioper 6 anni

urn:nir:stato:legge:1973-06-12;349~art7 · fonte su Normattiva