Art. 3 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 10 DICEMBRE 1957, N. 1248
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Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 10 dicembre 1957, n. 1248
1La L. 10 dicembre 1957, n. 1248 ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che "Alla moglie e ai figli dei militari in servizio obbligatorio di leva alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad essere corrisposti i soccorsi giornalieri previsti dalle disposizioni vigenti alla predetta data".
Testo in vigore dal 19 gennaio 1958 al 16 dicembre 2009
