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L'onere annuo di lire 1.400.000 derivante dalla presente legge gravera' per lire 722.000 sullo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa e per lire 678.000 sullo stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile. Nell'esercizio finanziario 1959-60 alla copertura di detto onere sara' provveduto mediante riduzioni di pari importo degli stanziamenti dei capitoli corrispondenti ai capitoli n. 159 e n. 59 rispettivamente degli stati di previsione della spesa dei Ministeri della difesa e della marina mercantile per l'esercizio 1958-59. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Testo in vigore dal 18 novembre 1959 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1959-10-19;946~art3 · fonte del testo