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L'art. 45 delle norme approvate con R. decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1297, e' sostituito dal seguente: «Sono esclusi definitivamente dall'avanzamento gli ufficiali di qualsiasi grado (esclusi i subalterni) che per due volte, anche non consecutive ed a distanza non inferiore a dieci mesi dalla data della partecipazione ministeriale del precedente giudizio negativo, siano stati dichiarati non idonei all'avanzamento ad anzianita' o che per due volte, dopo esservi stati inscritti, siano stati cancellati dal quadro di avanzamento; ovvero che per una volta siano stati dichiarati non idonei ed una volta cancellati dal quadro, in qualunque momento sia avvenuta la cancellazione. Non si fa luogo ad esclusione definitiva dall'avanzamento degli ufficiali subalterni. Non e' computabile ai fini della esclusione definitiva la non iscrizione sul quadro di avanzamento per non aver potuto l'ufficiale sostenere, per cause di forza maggiore riconosciute dal Ministero, le prove di esame obbligatorie. L'ufficiale non iscritto sul quadro di avanzamento per non aver superato il corso normale della Scuola di guerra aerea o per non aver superato - anche per volontaria rinuncia - le prove di esame obbligatorie e' considerato, a tutti gli effetti, come non idoneo all'avanzamento. Gli ufficiali, fino al grado di tenente colonnello compreso, esclusi definitivamente dall'avanzamento, potranno previo giudizio favorevole delle autorita' incaricate della formazione dei giudizi di avanzamento, essere trattenuti in servizio permanente fino a che la loro opera sara' ritenuta utile, e comunque non oltre il raggiungimento dei limiti di eta'».
Testo in vigore dal 29 agosto 1940 al 16 dicembre 2009
