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L'ultimo comma dell'art. 49 delle norme approvate con R. decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1297, e' sostituito dal seguente: «I limiti di anzianita' per la iscrizione sui quadri di avanzamento a scelta assoluta saranno, in ogni caso, determinati in modo da includervi gli ufficiali, che al momento della determinazione si trovino compresi:
- a)se dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, nel primo terzo se ufficiali generali, nel primo quarto se colonnelli e nel primo quinto se tenenti colonnelli, del ruolo organico in vigore pel rispettivo grado computandosi come unita' l'eventuale frazione ed aumentando il limite di tante unita' quante sono le vacanze esistenti nel momento nel grado superiore;
- b)se degli altri ruoli, corpi e categorie, nella prima meta' se ufficiali generali o colonnelli e nel primo terzo se tenenti colonnelli, del ruolo organico in vigore pel rispettivo grado computandosi come unita' l'eventuale frazione ed annientando il limite di tante unita' quante sono le vacanze esistenti - nel momento - nel grado superiore».
Testo in vigore dal 29 agosto 1940 al 16 dicembre 2009
