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L'art. 50 delle norme approvate con R. decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1297, e' sostituito dal seguente: «In relazione al disposto dell'articolo precedente il Ministero dell'aeronautica indice, ove siano prescritti, gli esami per l'avanzamento ad anzianita', nonche' quelli per l'avanzamento a scelta. Agli esami per l'avanzamento a scelta possono concorrere per non piu' di due volte in ogni grado gli ufficiali che nelle note caratteristiche dell'ultimo biennio e riferentisi al grado col quale concorrono agli esami stessi, abbiano ottenuto qualifiche superiori al buono con tre, e, ove appartengano al ruolo naviganti, qualifiche di volo non inferiori a 18/20, siano giudicati dalle autorita' incaricate di pronunciare il giudizio di primo grado meritevoli di aspirare al detto avanzamento, per carattere, intelligenza, cultura, qualita' militari e aeronautiche. Per concorrere a detti esami a scelta, gli ufficiali dovranno essere compresi nei limiti di anzianita' stabiliti dal Ministero, limiti che, di massima, non potranno superare, a partire dall'ultimo ufficiale da inscriversi nel quadro ad anzianita', il vantaggio massimo di cui all'art. 28. I capitani del ruolo naviganti dovranno altresi' aver superato il corso normale della Scuola di guerra aerea in prima sessione, ed avere riportato una media finale di almeno 16/20 ed in nessuna materia una media particolare inferiore a 14/20. Gli ufficiali che intendano concorrere agli esami a scelta, dovranno presentare, nel termine stabilito e per via gerarchica, apposita domanda. Le autorita' di cui sopra la trasmetteranno col loro giudizio al Ministero il quale decider in merito inappellabilmente. L'ufficiale che non sia stato ammesso agli esami a scelta, o che non abbia partecipato a tutti o a parte di essi - salvo che cio' non sia dipeso da cause di forza maggiore riconosciute dal Ministero - e' considerato, agli effetti del computo di cui al secondo comma del presente articolo, come non avesse superato gli esami stessi».
Testo in vigore dal 29 agosto 1940 al 16 dicembre 2009
