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Nell'art. 65 delle norme approvate con R. decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1297, il secondo comma e' sostituito dal seguente: «Analogo giudizio dovra' esprimersi per i tenenti colonnelli del ruolo naviganti dell'Arma aeronautica che - per comprovate eccezionali esigenze di servizio - non abbiano potuto frequentare tempestivamente il corso di alti studi presso la Scuola di guerra aerea, e di massima, per gli ufficiali di qualsiasi grado, i quali siano sottoposti a procedimento penale o ad inchiesta disciplinare».

Testo in vigore dal 29 agosto 1940 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-08-13;1185~art16 · fonte del testo