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L'art. 69 delle norme approvate con R. decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1297, e' sostituito dal seguente: «Sulla base dei giudizi di primo e secondo grado e delle decisioni del Ministro, saranno compilati i quadri di avanzamento ad anzianita' ed a scelta seguendo l'ordine di ruolo salvo, per i capitani del ruolo naviganti dell'Arma aeronautica, il disposto del precedente art. 36. I quadri di avanzamento a scelta assoluta saranno invece compilati secondo l'ordine di promovibilita' stabilito fra gli idonei dalla Commissione superiore di avanzamento. E' pero' facolta' del Ministro di portare all'ordine di cui sopra quelle modificazioni che - a suo giudizio insindacabile - ritenga maggiormente rispondenti all'interesse del servizio. Le promozioni ai vari gradi verranno effettuate durante l'anno in cui i quadri di avanzamento si riferiscono, seguendo l'ordine di inscrizione sui quadri stessi. Nei casi previsti dagli articoli 33, 34 ultimo comma, e 66, la Commissione superiore, qualora trattisi di avanzamento ai vari gradi di generale od a quello di colonnello, dovra', dopo il giudizio di promovibilita', determinare la sede di anzianita' che, a suo avviso, avrebbe potuto spettare al promovendo qualora il giudizio fosse stato tempestivamente emesso e salvo diversa determinazione del Ministro ai sensi del secondo comma del presente articolo».
Testo in vigore dal 29 agosto 1940 al 16 dicembre 2009
