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L'art. 81 delle norme approvate con Regio decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935-X111, n. 1297, e' sostituito dal seguente «Gli ufficiali di complemento possono inoltre essere tratti:

  • a)mediante inscrizione di ufficio, col loro grado ed anzianita', dagli ufficiali dispensati dal servizio permanente;
  • b)a domanda, col loro grado ed anzianita' e previo nulla osta dei rispettivi Ministeri, dagli ufficiali di complemento del Regio esercito e della Regia marina, in possesso di brevetto civile di pilotaggio ovvero che per i servizi gia' prestati o per il possesso di particolari titoli di studio diano affidamento di poter essere elementi utili per la Regia aeronautica. Gli aspiranti al trasferimento nel ruolo naviganti dell'Arma aeronautica, non dovranno aver superato il 30° anno di eta' alla data della domanda; il trasferimento avra' luogo soltanto dopo il conseguimento del brevetto di pilota militare».

Testo in vigore dal 29 agosto 1940 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-08-13;1185~art18 · fonte del testo