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[1]Art. 20,

[2]Dopo l'art. 85 delle norme approvate con Regio decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1297, e' aggiunto il seguente: «Art. 85-bis. - Il Ministro per l'aeronautica - quando lo ritiene necessario in relazione alle esigenze della mobilitazione - fissa per ogni ruolo i limiti di anzianita' entro i quali debbono essere compresi gli ufficiali da prendere in esame per l'avanzamento. Alle promozioni degli ufficiali di cui al precedente comma inscritti nel quadro e' dato corso nel tempo e nel numero due sara' stabilito dal Ministro per l'aeronautica in relazione alle predette esigenze».

Testo in vigore dal 29 agosto 1940 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-08-13;1185~art20 · fonte del testo