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Il secondo comma dell'art. 90 delle norme approvate con R. decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1297, e' sostituito dal seguente: «L'ufficiale appartenente al ruolo naviganti dell'Arma aeronautica, soggetto all'obbligo dell'allenamento o addestramento periodico non puo' essere promosso, se, nell'ultimo biennio, non sia stato dichiarato allenato o addestrato. In tali condizioni l'ufficiale s'intendera' non idoneo all'avanzamento, salvo che la mancanza della suddetta dichiarazione non derivi dal fatto che nel periodo suddetto non sia stato compreso nelle relative chiamate. Invece potra' farsi luogo alla promozione dell'ufficiale soggetto all'obbligo dell'allenamento o dell'addestramento aperiodico e di quello appartenente alla categoria osservatori indipendentemente dalla dichiarazione «allenato» o «addestrato», sempre quando sia riconosciuto ugualmente in possesso degli altri requisiti, al quale fine - occorrendo - potra' essere richiamato in servizio per un esperimento pratico di durata non inferiore a 15 giorni».
Testo in vigore dal 29 agosto 1940 al 16 dicembre 2009
